Direttiva europea sulle case green: quali edifici sono esclusi?

È stata approvata dal Parlamento europeo il 14 marzo scorso la nuova direttiva europea sulle case green, che in Italia ha generato molti dibattiti e polemiche su obblighi e criteri.

Essa prevede anche alcune deroghe e di conseguenza alcuni edifici saranno esclusi dagli obblighi di efficientamento energetico stabiliti dalla normativa.

Direttiva sulle case green: quali sono le deroghe?

La direttiva europea sulle case green, che sta facendo molto parlare, prevede alcune eccezioni.

Si tratta quindi di deroghe alla normativa, in base alle quali alcune tipologie di edifici, pubblici e privati, non saranno obbligati ad adeguarsi entro i termini previsti.

Ecco quali sono, secondo il testo corrente, gli edifici che non saranno obbligati agli interventi di efficientamento energetico:

  • i luoghi di culto;
  • gli edifici protetti di particolare pregio storico e architettonico;
  • gli edifici temporanei;
  • le seconde case;
  • gli immobili autonomi, che possiedono una superficie inferiore ai 50 metri quadrati;
  • gli edifici di edilizia residenziale pubblica.

Oltre alle deroghe relative ai tipi di strutture interessate, un’altra eccezione riguarderà ragioni di fattibilità tecnica ed economica, ma essa potrà valere al massimo per il 22% degli edifici di ogni Paese europeo.

Per avvalersi di questa particolare deroga, essa dovrà essere richiesta espressamente dal Paese interessato alla Commissione europea e sarà valida solo fino al 2037.

 

Quali sono gli emendamenti al testo della direttiva europea

Diversi sono già gli emendamenti al testo uscito dalla commissione Industria, energia e trasporti.

Alcuni di essi riguardano, in modo particolare, gli immobili soggetti a vincolo nazionale per qualsiasi motivazione, in modo che gli Stati non debbano necessariamente applicare la direttiva a quegli edifici che risultano protetti per il loro particolare valore architettonico, artistico o storico, oppure per la loro appartenenza a determinate aree.

In tali casi, i Paesi possono procedere alla ristrutturazione di questi edifici sottoposti a vincoli in modo conforme alle norme nazionali e internazionali di conservazione e nel rispetto dell’architettura originale dei monumenti interessati.

FONTE: immobiliare.it

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