Donazione indiretta di immobile: come funziona l’esenzione di imposta

 

Cassazione: le donazioni indirette di immobili sono soggette ad esclusione di imposta, non ad esenzione: pertanto il contribuente non deve fare nell’atto apposita richiesta.

La donazione indiretta avente ad oggetto le somme per l’acquisto di immobili o aziende non sono soggette a imposta sulle donazioni. Il che significa che tanto il bonifico sul conto del donatario (ad esempio il figlio acquirente della casa) che del venditore (ad esempio il costruttore dell’edificio) non solo non necessitano dell’atto notarile, ma non scontano neanche l’imposizione fiscale. A questo punto ci si è chiesto, in caso di donazione indiretta di immobile, come funziona l’esenzione di imposta, se ciò ci siano adempimenti da svolgere per usufruire del beneficio fiscale o se questi spettano in automatico.

Come viene regolata la tassazione delle donazioni indirette di immobili? Quando una persona paga per un immobile destinato ad un’altra, quali sono le implicazioni fiscali? Queste domande trovano risposta nella normativa vigente, l’articolo 1, comma 4-bis, del Dlgs 346/1990, che esonera da tassazione le donazioni indirette di immobili. Analizziamo più nel dettaglio come funziona questa normativa e come la Cassazione, proprio di recente (ord. n. 17424/2023) ne ha interpretato l’applicazione.

Cosa prevede l’articolo 1, comma 4-bis, del Dlgs 346/1990?

La norma citata esonera da tassazione le donazioni indirette “collegate” ad atti soggetti a imposta di registro o IVA, che hanno come oggetto immobili o aziende. Questo è il caso tipico dei genitori che pagano per un appartamento destinato al figlio. Tuttavia, questa norma non è da considerarsi come “esenzione” dall’imposta di donazione, ma piuttosto come “esclusione” di imposta, poiché serve a delimitare i confini dell’obbligo tributario.

Come funziona l’esclusione di imposta?

Secondo la Cassazione, l’esclusione opera direttamente, senza necessitare di un intervento “attivo” da parte del contribuente. Infatti, è il legislatore stesso che esclude la rilevanza impositiva del caso in questione. Pertanto, questa norma non riveste carattere di specialità, ma opera in modo sistematico nel delimitare l’ambito dell’obbligo tributario, in linea con lo scopo per cui l’imposta è stata introdotta dal legislatore.

Quali sono le implicazioni per il contribuente?

Quando la norma in esame identifica un “collegamento” tra la donazione indiretta e l’atto giuridico eseguito dal beneficiario come presupposto per l’esclusione dell’imposta di donazione, non è necessario che il contribuente richieda esplicitamente l’applicazione della norma. Infatti, il contribuente non è tenuto a dichiarare esplicitamente in atto la volontà di avvalersi dell’esclusione prevista dalla norma.

Cosa succede quando c’è un collegamento tra la donazione e il trasferimento di diritti?

Se risulta un collegamento tra la liberalità e il trasferimento di diritti immobiliari o di aziende, si è automaticamente in presenza di un caso di esclusione dall’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni. Questo significa che, in presenza di questi presupposti, il contribuente non è tenuto a dichiarare esplicitamente di volersi avvalere dell’esclusione prevista dalla norma.

FONTE: laleggepertutti.it

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