Si possono lasciare le scarpe e la spazzatura sul pianerottolo condominiale?

È sempre spiacevole transitare sul pianerottolo di casa che è stato utilizzato dai vicini come deposito di scarpe o della spazzatura, fonte non solamente di sgradevoli odori, ma anche di disordine per lo spazio.

Andiamo a vedere di seguito se è possibile farlo, cosa dice la normativa di riferimento a riguardo e come tutelarsi al meglio.

Si possono lasciare le scarpe e la spazzatura sul pianerottolo condominiale?

Prima di entrare nel vivo della questione, è bene fare un’importante precisazione.

Il pianerottolo condominiale è uno spazio comune a disposizione dei condòmini, che possono utilizzarlo liberamente per transitare, a patto che non venga ostacolato il passaggio agli altri condomini e che non venga modificata la destinazione d’uso.

Il pianerottolo è, infatti, un’area che permette il transito delle persone (e dei loro ospiti) e l’accesso agli appartamenti.  

Come comportarsi in caso di scarpe o spazzatura sul pianerottolo condominiale?

Secondo quanto stabilito dalla Cassazione, si può esercitare un’azione di risarcimento nei confronti del vicino che è solito “abbandonare” sia le scarpe che l’immondizia sul pianerottolo condominiale. Lo stesso vale anche per lo stendino e l’ombrello gocciolante, se non riposto nell’apposito portaombrelli.

Questo è possibile perché, come precedentemente anticipato, vi è un’impropria destinazione d’uso dello spazio comune.

È di fondamentale importanza sottolineare che viene valutato il gesto in sé di abbandonare le scarpe o la spazzatura, indipendentemente dal contenuto (vetro, umido, plastica, ecc.) o dal grado di odore emesso.

L’ordinanza di riferimento per la gestione delle aree comuni in condominio

Vediamo nel dettaglio cosa stabilisce l’ordinanza depositata dal Tribunale il 22/02/2007:

“Considerato che il pianerottolo è funzionalmente destinato a consentire l’agevole passaggio da un piano all’altro dell’edificio, esso non può essere trasformato in una pertinenza di fatto del proprietario dell’alloggio che vi si affaccia né può essere adibito ad usi del tutto incompatibili con la predetta destinazione (il che avviene, ad esempio, qualora venga utilizzato come stenditoio, “parcheggio” di bici e passeggini o deposito di giocattoli, scarpe o altro) e con il complessivo decoro dell’edificio”.

Alla luce di quanto riportato, possiamo affermare che non è possibile utilizzare il pianerottolo come “magazzino personale” per il deposito di scarpe, sacchetti della spazzatura o altro (biciclette, stendini, ecc), in quanto si tratta di uno spazio che non appartiene al singolo appartamento, ma a tutti i condomini.

FONTE: immobiliare.it

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