Il cartello che segnala le telecamere di videosorveglianza in casa privata è obbligatorio?

Sono tanti i titolari di case e abitazioni che scelgono di installare un impianto di videosorveglianza per ragioni di sicurezza e di tutela della proprietà privata.

La presenza di un sistema di telecamere private può aiutare i proprietari di una residenza a scoraggiare l’azione di eventuali malviventi. Esistono, però, delle regole previste dalla legge per l’installazione e la gestione dell’impianto di videosorveglianza all’interno dell’area domestica. Vediamo tutti i dettagli.

Telecamere di videosorveglianza in casa, cosa dice il regolamento sulla tutela della privacy

La legge che regola la possibilità di effettuare registrazioni in ambito domestico rientra nel pacchetto normativo più ampio che prende il nome di GDPR (la sigla è in lingua inglese, mentre in italiano si parla di Regolamento Generale per la Protezione dei Dati). Al suo interno, oltre alle indicazioni di carattere pubblico e generale, l’Unione europea ha voluto inserire anche i principi che consentono ad un privato cittadino di installare le telecamere presso la propria abitazione.

In sostanza, il GDPR non pone alcun paletto alla registrazione di immagini in ambito domestico, purché questa attività venga svolta solo ed esclusivamente nelle aree private. Dunque, non possono essere riprese aree condominiali o spazi comuni, così come qualsiasi altra zona pubblica.

Se installo le telecamere di sorveglianza in casa, devo affiggere il cartello?

La risposta alla domanda è molto semplice: non esiste alcun obbligo di installare un cartello se le telecamere di sorveglianza domestica riprendono solo ed esclusivamente spazi e stanze all’interno della residenza, comprese le pertinenze esterne, il giardino ed eventuali vialetti pedonali.

Se, invece, vengono comprese anche aree esterne, allora le immagini vanno oscurate e occorre inserire il cartello di avviso. Stessa cosa accade qualora dentro l’abitazione si trovino persone esterne quali collaboratori, colf, babysitter o altro personale di servizio: in questo caso, oltre al cartello di avviso, è necessario anche il loro consenso al trattamento dei dati personali.

FONTE: immobiliare.it

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